Le note di credito che correggono operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011 devono evidenziare l’Iva al 20%, anche se sono emesse dopo il 17 settembre. Nella nota di credito, in ogni caso, va indicato il riferimento alla fattura originaria.
Per individuare il momento impositivo nelle cessioni di beni, bisogna distinguere se si tratti di immobili o di beni mobili. Per i primi, infatti, l’imposta è esigibile alla stipula del contratto; per i beni mobili, invece, la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o della spedizione. In deroga a questi principi di generali, se la proprietà del bene si trasferisce in un momento successivo rispetto alla consegna o alla spedizione, anche il momento impositivo si sposta all’atto in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà. Per le cessioni di beni mobili sottoposti a clausole sospensive (come, ad esempio, le vendite con riserva di gradimento, le vendite a prova, …), il momento impositivo sorge al verificarsi di tali clausole e, in ogni caso, trascorso un anno dalla consegna o spedizione. Nelle cessioni di beni sottoposte a clausole risolutive, infine, la cessione si considera avvenuta all’atto della consegna o della spedizione, con possibilità, poi, al verificarsi della condizione risolutiva, di procedere alle variazioni in diminuzione. In deroga a questi principi generali, l’imposta diviene esigibile prima del verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, se è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.
Per le prestazioni di servizi, il momento impositivo sorge, invece, all’atto del pagamento del corrispettivo, qualunque sia il servizio reso.
Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E ha chiarito che è sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre e non anche la sua registrazione, per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20% anziché quella del 21%, applicabile all’atto del successivo pagamento. Questo nonostante l’interpretazione letterale del decreto legge n. 138/2011 sembrava che il mantenimento dell’Iva al 20% fosse subordinato alla circostanza che tanto l’emissione della fattura quanto la sua registrazione dovessero avvenire entro il giorno precedente l’entrata in vigore della nuova aliquota.