Partite IVA cessate: via alla sanatoriaL’articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita Iva di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto), da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 (qui il pdf) sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto legge n. 98 del 2011.

Per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.

Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti.

Non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in quanto viene acquisita automaticamente dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Inoltre , non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.

Per aver diritto all’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.