Fallimento: l'IRAP è un credito privilegiatoCon l’ ordinanza n. 19857/2011 della Suprema Corte, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il credito vantato dallo Stato nei casi del mancato pagamento dell’IRAP è sempre un credito privilegiato.

La Corte ha stabilito che i crediti IRAP, ancorché direttamente menzionati nell’articolo 2752 solo dal 1° dicembre 2007, “siano assistiti da privilegio sin dalla data di istituzione dell’imposta”. L’ordinanza 19857/2011 ha stabilito, quindi, che al credito IRAP spetti la prelazione rispetto agli altri crediti anche prima della modifica dell’articolo 2752 in quanto tale norma va interpretata estensivamente.

La motivazione della decisione va senza dubbio ricondotta all’esigenza di certezza e celerità nella riscossione dei crediti erariali ai fini della ricerca dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri Enti pubblici di assolvere i propri compiti istituzionali e, nel pensiero della Corte, non sarebbe giustificabile una “esclusione” dell’imposta sulle attività produttive.

Ricordiamo, che l’ILOR – imposta sostituita poi dall’IRAP con il decreto legislativo n. 446/1997 – era già considerata come credito privilegiato nei casi di fallimento.