L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per le aziende che decidono di fruire del credito d’imposta, istituito dal Dl 70 del 2011, per il finanziamento di progetti di ricerca da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca, attraverso la circolare 51/E del 28 novembre scorso (qui il pdf) .
La circolare chiarisce che il credito d’imposta può essere fruito da tutte le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o a Enti pubblici di ricerca, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal settore economico in cui operano. Pertanto possono godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del “decreto sviluppo”).
“Per quanto concerne gli investimenti agevolabili – prosegue l’Agenzia – quelli ammessi al beneficio sono relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, con esclusione delle attività di ricerca interna e delle spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa compartecipa. Oltre alle Università ed agli enti pubblici di ricerca, possono essere individuate altre strutture finanziabili, strutture a cui le imprese possono commissionare progetti di ricerca per essere ammessi al beneficio fiscale”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90% dell’importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti. Il credito d’imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi a fronte della medesima tipologia di spese in ricerca.