Le nuove regole sui trasferimenti tra soggetti diversi in denaro contanteLe nuove regole circa i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni liberi e libretti al portatore introdotte dal D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”) hanno ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti, come mezzo di pagamento, portandolo a 1.000 euro.

Dall’entrata in vigore del decreto, cioè dallo scorso 6 dicembre 2011, infatti, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche privati) di importo superiore o uguale a 1.000 euro e sono, al contempo, vietati i trasferimenti di importo inferiore a questa soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Analogo è il divieto relativo al trasferimento, a qualsiasi titolo, di libretti di risparmio bancari o postali e al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

La norma, quindi, ha abbassato la precedente soglia (euro 2.500) con l’evidente finalità non solo di prevenire il fenomeno del riciclaggio ma anche di contrastare l’evasione.

Nel tempo, i limiti al trasferimento sono stati modificati, come indicato nella tabella che segue:

Limiti all’uso del contante
Periodo Limite Rif.to normativo
1991 – 29.04.08 12.500 euro L. 197/1991
30.04.08 – 24.06.08 5.000 euro D.L. 223/2006
25.06.08 – 30.05.10 12.500 euro D.L. 112/2008
31.05.10 – 12.08.11 5.000 euro D.L. 78/2010
13.08.11 – 05.12.11 2.500 euro D.L. 138/2011
dal 06.12.11 1.000 euro D.L. 201/2011

La norma citata, inoltre, dispone che:

  • gli assegni bancari e postali emessi per importo superiore o uguale a 1.000 euro debbano recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore a 1.000 euro possano essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di trasferibilità
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non possa essere pari o superiore a 1.000 euro
  • i libretti di deposito bancari o postali con saldo superiore o uguale a 1.000 euro debbano essere estinti oppure il loro deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro entro il 31 marzo 2012.

La violazione della norma è sanzionata con una sanzione amministrativa pari ad una percentuale compresa tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito, con potenziale coinvolgimento anche di colui che ha ricevuto il trasferimento. La sanzione è inasprita ad una percentuale compresa tra il 5 e il 40% se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro. L’esistenza di libretti di deposito di saldo superiore a 1.000 euro è, invece, sanzionata in misura variabile tra il 20 e il 40% del saldo.

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del citato DL n. 201/2011 (così come emendato in sede di conversione dalla Camera dei deputati), è prevista una sanatoria nelle seguenti ipotesi, qualora si verifichino dal 6 dicembre al 31 gennaio 2012:

  • trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro
  • assegni bancari e postali emessi per importo pari o superiore a 1.000 euro senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
  • rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a mille euro senza richiesta scritta del cliente
  • saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari a superiore a 1.000 euro
  • libretti di deposito bancari o postali al portatori con saldo pari o superiore a 1.000 euro alla data del 31.03.2011, se istituiti antecedentemente rispetto all’entrata in vigore del citato decreto legge.