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	<title>Il blog di Imprendere.biz</title>
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	<description>Notizie e aggiornamenti per il mondo dell&#039;impresa</description>
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		<title>Inail: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/12/31/inail-incentivi-alle-imprese-per-la-sicurezza-sul-lavoro/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[avviso pubblico 2011]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[inail]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Inail ha pubblicato l’Avviso pubblico 2011 per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il bando prevede finanziamenti alle imprese per 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale. Dalle ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012 le domande potranno essere compilate e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-333" title="Inail: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/12/sicurezzasullavoro-300x193.jpg" alt="Inail: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro" width="300" height="193" />L’<a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop">Inail</a> ha pubblicato l’<strong><a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_NEWS&amp;nextPage=Primo_Piano/info2097593309.jsp">Avviso pubblico 2011</a> per incentivare la realizzazione di interventi per il miglioramento della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro</strong>. Il bando prevede finanziamenti alle imprese per 205 milioni di euro, ripartiti su base regionale.</p>
<p>Dalle <strong>ore 12 del 28 dicembre 2011 alle ore 18 del 7 marzo 2012</strong> le domande potranno essere <strong>compilate e salvate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL</strong>, sezione Punto cliente, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105 (punteggio soglia). Le domande saranno successivamente inviate, tramite il codice identificativo assegnato, con inoltro telematico da effettuare nei giorni che verranno indicati dopo il 14 marzo 2012.</p>
<p>L’obbiettivo è di <strong>incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</strong>  Possono essere presentati progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.</p>
<p>L’incentivo è costituito da un <strong>contributo in conto capitale nella misura del 50%  dei costi del progetto. </strong>Il <strong>contributo massimo è pari a 100.000 euro</strong>, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro, previsto solo per i progetti di investimento.  Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.</p>
<p>I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a:</p>
<ul>
<li>dimensione aziendale</li>
<li>rischiosità dell’attività di impresa</li>
<li>numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia  dell’intervento, con la ulteriore previsione di un bonus nel caso di collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell’intervento.</li>
</ul>
<p>Entro  i 30 giorni successivi all’invio telematico l’impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la posta elettronica certificata.</p>
<p><strong>In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto</strong>. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.</p>
<p>Il manuale per l’utilizzo della procedura on line, nonchè gli avvisi pubblici relativi alle singole regioni è disponibile <a href="http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&amp;_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&amp;nextPage=Finanziamenti_alle_imprese_-_Avviso_pubblico_2011/index.jsp" target="_blank">qui</a>.</p>
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		</item>
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		<title>Spesometro: entrata in vigore rinviata al 31 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/12/22/spesometro-entrata-in-vigore-rinviata-al-31-gennaio-2012/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Scadenze]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Con un provvedimento del 20/12/2011 (qui il pdf) l’Agenzia delle Entrate ha spostato di 30 giorni il termine per l’entrata in vigore dello “Spesometro”, che quindi diventerà operativo dal prossimo 31 gennaio. La proroga si è resa necessaria per consentire ai soggetti interessati di adeguare i sistemi informatici ed operativi per adempiere alle formalità previste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-327" title="Spesometro: entrata in vigore rinviata al 31 gennaio 2012" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/12/2392-300x225.jpg" alt="Spesometro: entrata in vigore rinviata al 31 gennaio 2012" width="300" height="225" />Con un provvedimento <strong>del 20/12/2011 </strong>(<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b/Proroga_art_21.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=462bc180498120ce90d0fe52ef1f0d1b">qui</a> il pdf)<strong> l’<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a></strong> ha spostato di 30 giorni il termine per l’entrata in vigore dello “<strong>Spesometro”,</strong> che quindi <strong>diventerà operativo dal prossimo 31 gennaio</strong>.</p>
<p>La proroga si è resa necessaria per consentire ai soggetti interessati di adeguare i sistemi informatici ed operativi per adempiere alle formalità previste dallo strumento adottato dal Fisco italiano per contrastare l&#8217;evasione fiscale e monitorare le entrate dei contribuenti.</p>
<p>La <strong>scadenza del 31 gennaio 2012</strong> interessa <strong>tutte le operazioni di importo superiore a 25.000 euro (al netto di IVA) effettuate in acquisto e cessione nel periodo d&#8217;imposta 2011</strong>. Il termine, invece, <strong>per le operazioni di importo superiore a 3.000 euro (al netto di IVA) effettuate nel 2011</strong> è fissato al <strong>30 aprile 2012</strong>. Stessa scadenza anche per le <strong>operazioni di importo superiore o uguale a 3.600 euro (al loro di IVA) per le quali non sussiste l&#8217;obbligo di emissione della fattura</strong>, rese e ricevute a decorrere dal 1° luglio 2011.</p>
<p>Con questo provvedimento l’Agenzia delle Entrate si dimostra attenta e sollecita ad accogliere le esigenze dei contribuenti ed associazioni di categoria.</p>
<p>Nel 2012 lo “Spesometro” cambierà ancora per l’inserimento del limite all’uso del contante di cui <a href="http://www.imprendereblog.info/2011/12/21/le-nuove-regole-sui-trasferimenti-tra-soggetti-diversi-in-denaro-contante/">abbiamo parlato</a> su questo blog ieri.</p>
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]]></content:encoded>
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		<title>Le nuove regole sui trasferimenti tra soggetti diversi in denaro contante</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/12/21/le-nuove-regole-sui-trasferimenti-tra-soggetti-diversi-in-denaro-contante/</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[1000 euro]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[contante]]></category>
		<category><![CDATA[libretti al portatore]]></category>
		<category><![CDATA[vaglia]]></category>

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		<description><![CDATA[Le nuove regole circa i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all&#8217;utilizzo di assegni liberi e libretti al portatore introdotte dal D.L. n. 201/2011 (c.d. &#8220;Decreto Salva Italia&#8221;) hanno ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti, come mezzo di pagamento, portandolo a 1.000 euro. Dall&#8217;entrata in vigore del decreto, cioè dallo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="Le nuove regole sui trasferimenti tra soggetti diversi in denaro contante" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/12/cash-300x300.jpg" alt="Le nuove regole sui trasferimenti tra soggetti diversi in denaro contante" width="300" height="300" />Le nuove regole circa i <strong>limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all&#8217;utilizzo di assegni liberi e libretti al portatore</strong> introdotte dal D.L. n. 201/2011 (c.d. &#8220;Decreto Salva Italia&#8221;) hanno <strong>ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti, come mezzo di pagamento, portandolo a 1.000 euro</strong>.</p>
<p>Dall&#8217;entrata in vigore del decreto, cioè dallo scorso 6 dicembre 2011, infatti, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi (anche privati) di importo superiore o uguale a 1.000 euro e sono, al contempo, vietati i trasferimenti di importo inferiore a questa soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Analogo è il divieto relativo al trasferimento, a qualsiasi titolo, di libretti di risparmio bancari o postali e al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro.</p>
<p>La norma, quindi, ha abbassato la precedente soglia (euro 2.500) con l&#8217;evidente finalità non solo di prevenire il fenomeno del riciclaggio ma anche di contrastare l&#8217;evasione.</p>
<p>Nel tempo, i limiti al trasferimento sono stati modificati, come indicato nella tabella che segue:</p>
<table width="100%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="3"><strong>Limiti all&#8217;uso del contante</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><em><strong>Periodo</strong></em></td>
<td style="text-align: center;"><em><strong>Limite</strong></em></td>
<td style="text-align: center;"><em><strong>Rif.to normativo</strong></em></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">1991 &#8211; 29.04.08</td>
<td style="text-align: center;">12.500 euro</td>
<td style="text-align: center;">L. 197/1991</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">30.04.08 &#8211; 24.06.08</td>
<td style="text-align: center;">5.000 euro</td>
<td style="text-align: center;">D.L. 223/2006</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">25.06.08 &#8211; 30.05.10</td>
<td style="text-align: center;">12.500 euro</td>
<td style="text-align: center;">D.L. 112/2008</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">31.05.10 &#8211; 12.08.11</td>
<td style="text-align: center;">5.000 euro</td>
<td style="text-align: center;">D.L. 78/2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">13.08.11 &#8211; 05.12.11</td>
<td style="text-align: center;">2.500 euro</td>
<td style="text-align: center;">D.L. 138/2011</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">dal 06.12.11</td>
<td style="text-align: center;">1.000 euro</td>
<td style="text-align: center;">D.L. 201/2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La norma citata, inoltre, dispone che:</p>
<ul>
<li><strong>gli</strong> <strong>assegni bancari e postali emessi per importo superiore o uguale a 1.000 euro debbano recare l&#8217;indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità</strong></li>
<li><strong>gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore a 1.000 euro possano essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di trasferibilità</strong></li>
<li><strong>il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non possa essere pari o superiore a 1.000 euro</strong></li>
<li><strong>i libretti di deposito bancari o postali con saldo superiore o uguale a 1.000 euro debbano essere estinti oppure il loro deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro entro il 31 marzo 2012.</strong></li>
</ul>
<p>La violazione della norma è sanzionata con una sanzione amministrativa pari ad una percentuale compresa tra l&#8217;1 e il 40% dell&#8217;importo trasferito, con potenziale coinvolgimento anche di colui che ha ricevuto il trasferimento. La sanzione è inasprita ad una percentuale compresa tra il 5 e il 40% se l&#8217;importo trasferito è superiore a 50.000 euro. L&#8217;esistenza di libretti di deposito di saldo superiore a 1.000 euro è, invece, sanzionata in misura variabile tra il 20 e il 40% del saldo.</p>
<p>Secondo quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;articolo 12 del citato DL n. 201/2011 (così come emendato in sede di conversione dalla Camera dei deputati), <strong>è prevista una sanatoria nelle seguenti ipotesi, qualora si verifichino dal 6 dicembre al 31 gennaio 2012</strong>:</p>
<ul>
<li>trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro</li>
<li>assegni bancari e postali emessi per importo pari o superiore a 1.000 euro senza l&#8217;indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità</li>
<li>rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a mille euro senza richiesta scritta del cliente</li>
<li>saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari a superiore a 1.000 euro</li>
<li>libretti di deposito bancari o postali al portatori con saldo pari o superiore a 1.000 euro alla data del 31.03.2011, se istituiti antecedentemente rispetto all&#8217;entrata in vigore del citato decreto legge.</li>
</ul>
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		<title>Credito d’imposta per le aziende che investono nella ricerca</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/11/30/credito-d-imposta-per-le-aziende-che-investono-nella-ricerca/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[credito d'imposta]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per le aziende che decidono di fruire del credito d’imposta, istituito dal Dl 70 del 2011, per il finanziamento di progetti di ricerca da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca, attraverso la circolare 51/E del 28 novembre scorso (qui il pdf) . La circolare chiarisce che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-320" title="Credito d’imposta per le aziende che investono nella ricerca" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/11/aziendecheassumonoperit-300x204.jpg" alt="Credito d’imposta per le aziende che investono nella ricerca" width="300" height="204" />L’<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a> ha fornito le <strong>istruzioni per le aziende che decidono di fruire del credito d’imposta</strong>, istituito dal <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=14190">Dl 70 del 2011</a>, <strong>per il finanziamento di progetti di ricerca</strong> da realizzare con Università ed Enti pubblici di ricerca, attraverso la circolare 51/E del 28 novembre scorso (<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9/Circ+51e+del+28+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9">qui</a> il pdf) .</p>
<p>La circolare chiarisce che il credito d’imposta <strong>può essere fruito da tutte le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o a Enti pubblici di ricerca</strong>, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal settore economico in cui operano. Pertanto possono godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del &#8220;decreto sviluppo&#8221;).</p>
<p>&#8220;Per quanto concerne gli investimenti agevolabili &#8211; prosegue l&#8217;Agenzia &#8211; quelli ammessi al beneficio sono relativi alle <strong>attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, con esclusione delle attività di ricerca interna e delle spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università per la realizzazione del progetto di ricerca cui l’impresa compartecipa</strong>. Oltre alle Università ed agli enti pubblici di ricerca, possono essere individuate altre strutture finanziabili, strutture a cui le imprese possono commissionare progetti di ricerca per essere ammessi al beneficio fiscale&#8221;.</p>
<p>Il credito d’imposta <strong>è riconosciuto nella misura del 90%  dell’importo che eccede la media degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e nei due precedenti</strong>. Il credito d’imposta, inoltre, <strong>è cumulabile con altre agevolazioni o contributi pubblici</strong> concessi a fronte della medesima tipologia di spese in ricerca.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Fallimento: l&#8217;IRAP è un credito privilegiato</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/10/27/fallimento-lirap-e-un-credito-privilegiato/</link>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[credito privilegiato]]></category>
		<category><![CDATA[erario]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[ilor]]></category>
		<category><![CDATA[irap]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’ ordinanza n. 19857/2011 della Suprema Corte, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il credito vantato dallo Stato nei casi del mancato pagamento dell&#8217;IRAP è sempre un credito privilegiato. La Corte ha stabilito che i crediti IRAP, ancorché direttamente menzionati nell&#8217;articolo 2752 solo dal 1° dicembre 2007, “siano assistiti da privilegio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-314" title="Fallimento: l'IRAP è un credito privilegiato" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/10/cassazione.jpg" alt="Fallimento: l'IRAP è un credito privilegiato" width="240" height="184" />Con l’ ordinanza n. 19857/2011 della Suprema Corte, i giudici della <a href="http://www.cortedicassazione.it/">Corte di Cassazione</a> hanno stabilito che <strong>il credito vantato dallo Stato nei casi del mancato pagamento dell&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_regionale_sulle_attivit%C3%A0_produttive">IRAP</a> è sempre un credito privilegiato</strong>.</p>
<p>La Corte ha stabilito che i crediti <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_regionale_sulle_attivit%C3%A0_produttive">IRAP</a>, ancorché direttamente menzionati nell&#8217;articolo 2752 solo dal 1° dicembre 2007, “siano assistiti da privilegio sin dalla data di istituzione dell&#8217;imposta”. L&#8217;ordinanza 19857/2011 ha stabilito, quindi, che al credito IRAP spetti la prelazione rispetto agli altri crediti anche prima della modifica dell&#8217;articolo 2752 in quanto tale norma va interpretata estensivamente.</p>
<p>La motivazione della decisione va senza dubbio ricondotta all&#8217;<strong>esigenza di certezza e celerità nella riscossione dei crediti erariali</strong> ai fini della ricerca dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri Enti pubblici di assolvere i propri compiti istituzionali e, nel pensiero della Corte, non sarebbe giustificabile una &#8220;esclusione&#8221; dell&#8217;imposta sulle attività produttive.</p>
<p>Ricordiamo, che l’ILOR &#8211; imposta sostituita poi dall&#8217;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_regionale_sulle_attivit%C3%A0_produttive">IRAP</a> con il <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97446dl.htm">decreto legislativo n. 446/1997</a> &#8211; era già considerata come credito privilegiato nei casi di fallimento.</p>
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		<title>Partite IVA cessate: via alla sanatoria</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/10/25/partite-iva-cessate-via-alla-sanatoria/</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[circolare 41/2011]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 211/2011]]></category>
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		<category><![CDATA[omessa dichiarazione]]></category>
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		<description><![CDATA[L’articolo 23, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita Iva di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 (pari alla sanzione minima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-311" title="Partite IVA cessate: via alla sanatoria" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/10/agenzia-entrate_18413-300x197.jpg" alt="Partite IVA cessate: via alla sanatoria" width="300" height="197" />L’articolo 23, comma 23, del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;98">decreto legge 6 luglio 2011, n. 98</a>, convertito con modificazioni dalla <strong><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111">legge 15 luglio 2011, n. 111</a></strong> ha introdotto la possibilità per i <strong>titolari di partita Iva di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività</strong>, versando <strong>una sanzione di € 129,00</strong> (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un quarto), da effettuarsi <strong>entro novanta giorni</strong> dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.</p>
<p>La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all&#8217;art. 35 del <a href="http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr633-72.htm">decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633</a>.</p>
<p>La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.</p>
<p>Con la <strong>circolare n. 41/E del 5 agosto 2011</strong> (<a href="http://www.finanze.gov.it/export/download/novitaanno2011/circolare_41e.pdf">qui</a> il pdf) sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto legge n. 98 del 2011.</p>
<p>Per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, <strong>effettuata dall&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a> sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento</strong> e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.</p>
<p>Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle entrate</a>, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti.</p>
<p>Non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a>, in quanto viene acquisita automaticamente dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.</p>
<p>Inoltre , <strong>non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività</strong> con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l&#8217;effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all&#8217;articolo 35 del <a href="http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/dpr633-72.htm">DPR n. 633 del 1972</a>.</p>
<p>Per aver diritto all’agevolazione <strong>è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività</strong>, da indicare nel modello di pagamento.</p>
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		<title>Banche dati del Fisco: ancora nuovi dati per l&#8217;accertamento sintetico</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[beni societari]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei prossimi mesi le banche dati fiscali avranno nuovi dati  che andranno dalle auto possedute, ai viaggi fatti, passando per  le tessere sociali di club esclusivi, cavalli, hobby costosi, partecipazione ad aste, passando in un secondo momento ai c/c ed ai patrimoni intestati alle società. Il vero scopo sarà quello di alimentare il nuovo accertamento sintetico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-305" title="Banche dati del Fisco: ancora nuovi dati per l'accertamento sintetico" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/10/controli-finanza-300x222.jpg" alt="Banche dati del Fisco: ancora nuovi dati per l'accertamento sintetico" width="300" height="222" />Nei prossimi mesi le banche dati fiscali avranno nuovi dati  che andranno <strong>dalle auto possedute, ai viaggi fatti, passando per  le tessere sociali di club esclusivi, cavalli, hobby costosi, partecipazione ad aste</strong>, passando in un secondo momento ai c/c ed ai patrimoni intestati alle società.</p>
<p>Il vero scopo sarà quello di alimentare il <strong>nuovo accertamento sintetico</strong>, vale a dire lo strumento delineato dalla manovra estiva del 2010 con cui il Fisco accerterà chi spende più di quanto dichiara, salvo prove contrarie del contribuente.</p>
<p>Come previsto dallo  &#8221;<strong><a href="http://www.imprendereblog.info/?s=spesometro">Spesometro</a></strong>&#8220;, inoltre, entrato in vigore dallo scorso mese di luglio, <strong>tutti  i commercianti e i ristoratori</strong> dovranno fornire all’<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">Agenzia delle Entrate</a> il <strong>codice fiscale di chi acquista beni o servizi superiori ai 3.000 euro</strong>, Iva esclusa.</p>
<p>Ricordiamo, inoltre, che con la manovra di Ferragosto è entrata in vigore anche una <strong><a href="http://www.imprendereblog.info/2011/10/13/al-via-i-controlli-sulluso-dei-beni-societari/">stretta sull&#8217;uso personale dei beni delle società</a></strong>, attraverso l’obbligo di comunicazione <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home">all&#8217;Agenzia delle Entrate</a>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Note di credito per operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011: l&#8217;Iva resta al 20%</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[21]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[cessione di beni]]></category>
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		<description><![CDATA[Le note di credito che correggono operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011 devono evidenziare l&#8217;Iva al 20%, anche se sono emesse dopo il 17 settembre. Nella nota di credito, in ogni caso, va indicato il riferimento alla fattura originaria. Per individuare il momento impositivo nelle cessioni di beni, bisogna distinguere se si tratti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-191" title="Note di credito per operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011: l'Iva resta al 20%" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/09/iva21.jpg" alt="Note di credito per operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011: l'Iva resta al 20%" width="117" height="119" />Le <strong>note di credito</strong> che <strong>correggono operazioni effettuate prima del 17 settembre 2011 devono evidenziare l&#8217;Iva al 20%,</strong> anche se sono emesse dopo il 17 settembre. Nella nota di credito, in ogni caso, <strong>va indicato il riferimento alla fattura originaria</strong>.</p>
<p>Per individuare il <strong>momento impositivo nelle cessioni di beni</strong>, bisogna distinguere se si tratti di <strong>immobili</strong> o di beni mobili. Per i primi, infatti,<strong> l&#8217;imposta è esigibile alla stipula del contratto</strong>; per i <strong>beni mobili</strong>, invece, la cessione si considera <strong>effettuata nel momento della consegna o della spedizione</strong>. In deroga a questi principi di generali, se la proprietà del bene si trasferisce in un momento successivo rispetto alla consegna o alla spedizione, anche il momento impositivo si sposta all&#8217;atto in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà. Per le cessioni di beni mobili sottoposti a clausole sospensive (come, ad esempio, le vendite con riserva di gradimento, le vendite a prova, &#8230;), il momento impositivo sorge al verificarsi di tali clausole e, in ogni caso, trascorso un anno dalla consegna o spedizione. Nelle cessioni di beni sottoposte a clausole risolutive, infine, la cessione si considera avvenuta all&#8217;atto della consegna o della spedizione, con possibilità, poi, al verificarsi della condizione risolutiva, di procedere alle variazioni in diminuzione. In deroga a questi principi generali, l&#8217;imposta diviene esigibile prima del verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, se è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.</p>
<p>Per le <strong>prestazioni di servizi</strong>, il momento impositivo sorge, invece, all&#8217;<strong>atto del pagamento del corrispettivo</strong>, qualunque sia il servizio reso.</p>
<p>Per le <strong>cessioni di beni</strong> o le <strong>prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti Pubblici</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E ha chiarito che <strong>è sufficiente l&#8217;emissione della fattura entro il 16 settembre e non anche la sua registrazione, per consentire l&#8217;applicazione dell&#8217;aliquota del 20% anziché quella del 21%</strong>, applicabile all&#8217;atto del successivo pagamento. Questo nonostante l&#8217;interpretazione letterale del decreto legge n. 138/2011 sembrava che il mantenimento dell&#8217;Iva al 20% fosse subordinato alla circostanza che tanto l&#8217;emissione della fattura quanto la sua registrazione dovessero avvenire entro il giorno precedente l&#8217;entrata in vigore della nuova aliquota.</p>
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		<title>Gli sportelli dell&#8217;Agenzia delle Entrate allungano l&#8217;orario di apertura</title>
		<link>http://www.imprendereblog.info/2011/10/23/gli-sportelli-dellagenzia-delle-entrate-allungano-lorario-di-apertura/</link>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vita delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>

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		<description><![CDATA[Nelle grandi province gli uffici territoriali dell&#8217;Agenzia delle Entrate resteranno aperti al pubblico più ore al giorno. Una direttiva dell&#8217;Agenzia prevede, infatti, che l&#8217;orario minimo settimanale di apertura al pubblico passi da 24 a 26 ore, con almeno 30 ore e due giorni a orario continuato negli Uffici territoriali con maggiore affluenza di pubblico. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-300" title="Gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate allunga l'orario di apertura" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/10/agenzia-delle-entrate1-150x150.jpg" alt="Gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate allunga l'orario di apertura" width="150" height="150" />Nelle grandi province <strong>gli uffici territoriali dell&#8217;<a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/agenzia">Agenzia delle Entrate</a> resteranno aperti al pubblico più ore al giorno</strong>. Una direttiva dell&#8217;Agenzia prevede, infatti, che <strong>l&#8217;orario minimo settimanale di apertura al pubblico passi da 24 a 26 ore, con almeno 30 ore e due giorni a orario continuato negli Uffici territoriali con maggiore affluenza di pubblico</strong>.</p>
<p>Per gli sportelli delle principali <strong>aree metropolitane</strong> le misure prevedono, in via sperimentale, l&#8217;<strong>erogazione dei servizi per almeno 32 ore</strong> e l&#8217;apertura anticipata di determinati sportelli per le attività più richieste.</p>
<p>Questa iniziativa si aggiunge ad altre giá attivate per avvicinare l&#8217;Agenzia ai cittadini, quali il <strong>nuovo <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/agenzia">sito Internet</a></strong>, più facile da consultare per i non addetti ai lavori; la <strong>semplificazione del linguaggio</strong> per le comunicazioni più diffuse; <strong>applicazioni Internet</strong> facilitate per effettuare gli adempimenti online.</p>
<p>Pochi giorni fa anche <strong><a href="http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/">Equitalia</a> ha <a href="http://www.imprendereblog.info/2011/10/18/equitalia-nuovi-recapiti-telefonici-a-disposizione-dei-contribuenti/">attivato tre numeri verdi</a></strong> per garantire assistenza e informazioni ai contribuenti.</p>
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		<title>Le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in CIG e mobilità</title>
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		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
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		<category><![CDATA[contributi]]></category>
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		<category><![CDATA[inps]]></category>
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		<description><![CDATA[Sono previste delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nonchè per i lavoratori in CIGS da tre mesi di aziende in CIGS da sei mesi; infine agevolazioni sono previste per l’assunzione di lavoratori in mobilità. Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-297" title="Le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in CIG e mobilità" src="http://www.imprendereblog.info/wp-content/uploads/2011/10/182435inps-300x204.jpg" alt="Le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in CIG e mobilità" width="300" height="204" />Sono previste delle <strong>agevolazioni contributive</strong> per l’assunzione di <strong>lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)</strong> nonchè per i <strong>lavoratori in CIGS da tre mesi di aziende in CIGS da sei mesi</strong>; infine agevolazioni sono previste per l’assunzione di <strong>lavoratori in mobilità</strong>.</p>
<h3>Lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o in CIGS da uguale periodo</h3>
<p>L’art.8, co. 9 della legge n. 407/1990 prevede che i datori di lavoro non artigiani del centro nord “godono” di uno <strong>sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato</strong>. Tali sgravi, validi anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo.</p>
<p>Le agevolazioni sono riconosciute “pro-quota” anche per i rapporti a tempo parziale. <ins><ins id="aswift_2_anchor"></ins></ins></p>
<h3>Lavoratori in CIGS da 3 mesi di aziende in CIGS da almeno 6 mesi</h3>
<p>Secondo l’art. 4 co. 3 della L. 236/93 le imprese, anche cooperative di produzione e lavoro (attraverso l’ammissione di soci lavoratori), che non siano in CIGS o che non abbiano proceduto a licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi, che assumono lavoratori in CIGS da tre mesi, dipendenti di imprese che beneficiano della CIGS d sei mesi,  godono di una <strong>contribuzione ridotta per 12 mesi</strong>. Tale contribuzione è <strong>analoga a quella prevista per gli apprendisti.</strong></p>
<p>Inoltre, il datore ha diritto ad un <strong>contributo mensile del 50% dell’indennità d mobilità che avrebbe percepito il lavoratore</strong>, per 9 mesi (che salgono a 21 mesi in caso di assunzione di lavoratore ultracinquantenni e, a 33 mesi per l’assunzione in aree svantaggiate).</p>
<p>Non si accede a tali benefici nel caso di “operazioni societarie” dove, i lavoratori vengono prima licenziati e poi riassunti da imprese che seppur diverse, sono trasformazioni delle società in CIGS.</p>
<h3>Lavoratori in mobilità</h3>
<p>Le agevolazioni sono previste dall’art. 8 L. 223/91: “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La <strong>quota di contribuzione</strong> a carico del datore di lavoro è <strong>pari a quella prevista per gli apprendisti</strong>. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4&#8243;.</p>
<p>Il richiamato comma 4 dispone che &#8220;al datore che assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un <strong>contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore</strong>&#8220;.</p>
<p>Tale contributo non può essere erogato per oltre dodici mesi e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree svantaggiate.</p>
<p>Si legga, a riguardo, anche il <a href="http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FMessaggi%2FMessaggio%2520numero%252032661%2520del%252027-12-2010.htm&amp;iIDDalPortale=&amp;iIDLink=-1">messaggio Inps n. 32661/2010</a> sulle agevolazioni contributive per l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità.</p>
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